Cos’è una mediazione

Cos’è una mediazione 2023-11-16T15:18:58+01:00

COS’È LA MEDIAZIONE CIVILE

La mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.

La mediazione è quindi un nuovo metodo di risoluzione delle controversie civili, alternativo al giudizio ordinario davanti al Tribunale o al Giudice di Pace.

Essa può essere frutto di scelta volontaria delle parti, ma per talune materie ne è previsto l’espletamento obbligatorio quale condizione preventiva all’adizione del normale contenzioso giudiziario ovvero alla prosecuzione della trattazione del giudizio pendente.

I soggetti della mediazione civile

  • la parte istante: colei che chiede di avviare la procedura di mediazione;
  • la parte chiamata: colei che viene chiamata a partecipare a detta procedura;
  • il mediatore: colui che gestisce la procedura stessa ponendosi quale terzo imparziale fra le parti;
  • l’organismo di mediazione: l’ente deputato a gestire la mediazione a livello amministrativo;
  • l’avvocato: assiste – obbligatoriamente in taluni casi – la parte istante e la parte chiamata.

Soggetto eventualmente partecipe alla procedura di mediazione può essere inoltre il consulente, nell’ipotesi in cui fossero necessarie perizie tecniche.

IL MEDIATORE

Il mediatore è un professionista in possesso di competenze di carattere  tecnico-giuridico, ma anche specificamente nel campo della comunicazione e della negoziazione, il quale opera come  soggetto terzo, imparziale, con l’obbligo della assoluta riservatezza, per aiutare le parti in conflitto a risolvere la controversia.

Il mediatore si differenzia da un arbitro o un Giudice essenzialmente perché non è chiamato ad emettere una sentenza ma, piuttosto, a facilitare il raggiungimento di un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte nella controversia.

La peculiarità della mediazione civile sta proprio nel fatto che sono le parti stesse – con l’aiuto del mediatore – le protagoniste del percorso utile al raggiungimento di  un accordo che  sostanzialmente le soddisfi entrambe.

Per ottenere tale risultato – a differenza di quanto avviene in una procedura giudiziale (ma anche arbitrale, essendo anche l’arbitrato una forma di giudizio, sia pure  “privato”) – le parti ed il mediatore non sono  soggette ad alcun vincolo normativo che limiti la materia  oggetto di accordo; sicchè spesso succede in mediazione che una controversia sorta su determinate pretese contrapposte ed in sé inconciliabili,  venga risolta ampliando il campo dei rispettivi interessi e trovando così le compensazioni utili a soddisfare le rispettive esigenze.

Mediazione e Conciliazione

Spesso i termini di conciliazione e mediazione vengono utilizzati come sinonimi. Ma per semplificare si può dire che la mediazione è il procedimento, mentre la conciliazione è il risultato che da essa ne deriva.

Perché scegliere la mediazione civile

I vantaggi per chi decide di usufruire di questa opportunità sono numerosi:

  • la celerità nella definizione della controversia: il procedimento, infatti, deve concludersi entro tre mesi decorrenti dal deposito della domanda di mediazione;
  • i costi contenuti e già predeterminati delle spese di mediazione da corrispondere all’organismo e che comprendono, altresì, il compenso per il mediatore;
  • il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo: ha, dunque, la medesima efficacia che avrebbe la sentenza del giudice;
  • l’assoluta informalità della procedura: le parti, in accordo con il mediatore, sono libere di gestire gli incontri di mediazione in base alle loro esigenze senza dover sottostare aregole predeterminate;
  • sono eliminate le incertezze della sentenza ed il rischio di condanna alle spese, in caso di soccombenza;
  • l’espletamento della procedura di mediazione non interferisce con la tutela giudiziale dei diritti: la comunicazione della domanda di mediazione, infatti, interrompe la prescrizione ed impedisce (per una sola volta) la decadenza del diritto oggetto della medesima domanda; inoltre, le parti sono libere di abbandonare la procedura di mediazione in qualsiasi momento e di dare, eventualmente, corso alla causa in Tribunale;
  • a differenza del giudizio ordinario, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto; il verbale di accordo è anche esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 Euro (rimanendo tale imposta dovuta solamente per la parte eccedente detto valore); in caso di successo della mediazione è, inoltre, riconosciuto un credito di imposta pari all’importo pagato per le spese della mediazione, fino ad un massimo di 500,00 Euro;
  • In una causa le parti subiscono la decisione di un Giudice che stabilisce chi ha torto e chi ragione. La controversia quindi viene risolta ma il conflitto tra le parti perdura. Attraverso la mediazione, invece, le parti stesse, con l’aiuto del mediatore, cercano di uscire dal loro problema ricostruendo il loro rapporto in chiave positiva e giungendo ad una soluzione da loro stesse condivisa.

I 4 POSSIBILI TIPI DI MEDIAZIONE

La Mediazione assume definizioni diverse a seconda della fonte da cui deriva:

  • Obbligatoria
  • Disposta dal Giudice
  • Volontaria ( o Facoltativa)
    Concordata (o Contrattuale)

La Mediazione Obbligatoria

L’esperimento del procedimento di mediazione è previsto come “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” – e quindi deve espletarsi necessariamente prima di adire l’Autorità Giudiziaria – allorché la controversia riguardi le seguenti materie:

  • condominio;
  • diritti reali;
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di aziende;
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;
  • associazione in partecipazione;
  • consorzio;
  • franchising;
  • opera;
  • rete;
  • somministrazione;
  • società di persone;
  • subfornitura.

Nel caso in cui la causa instaurata verta su una delle materie sopra indicate e l’attore non abbia provveduto al preventivo esperimento della mediazione, il Giudice – d’Ufficio o su eccezione della parte convenuta entro la prima udienza – provvederà a sospendere la causa disponendo per l’espletamento della procedura omessa.

La Mediazione Disposta dal Giudice

Il Giudice, in corso di causa e prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni (o, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione finale della causa, anche in sede di giudizio di appello) – in base a valutazioni di opportunità e inerenti la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti – può ordinare alle parti il ricorso alla mediazione.

Anche la mediazione così “disposta” diviene condizione di procedibilità della domanda: la sua mancanza rappresenta una condizione ostativa alla prosecuzione della trattazione della causa.

La Mediazione Volontaria (o Facoltativa) e quella Concordata (o Contrattuale)

Come è intuitivo, si tratta rispettivamente:

  • nel primo caso, di una libera scelta delle parti che, al sorgere del conflitto, decidono di intraprendere il procedimento di mediazione per tentare di risolvere la controversia in materia di diritti disponibili, pur non versandosi in materie “obbligatorie”;
  • nel secondo caso, di una clausola ad hoc inserita in un contratto, nell’atto costitutivo o nello statuto di società, in virtù della quale le parti, preventivamente al sorgere del conflitto, stabiliscono che prima di poter agire in giudizio (o in arbitrato) esse debbano necessariamente esperire il tentativo di mediazione. Nel caso in cui il tentativo non venga esperito, il giudice (o l’arbitro), su eccezione di parte proposta nella prima difesa, assegna il termine per la presentazione della domanda di mediazione e rinvia a successiva udienza fissata tenendo contro del termine legale di durata del procedimento di mediazione.