Misure COA Padova per il contenimento e la gestione del rischio derivante dalla diffusione del virus COVID-2019 – ulteriori disposizioni.
IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA
VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2019;
VISTE le c.d. “Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, emesse in data 28 febbraio 2020” (appresso indicate anche solo come “Linee guida”);
VISTA la nota del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, dei servizi e del personale del Ministero della Giustizia, emessa in data 28 febbraio 2020, recante “aggiornamento indicazione per gli uffici giudiziari circa la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus: informazioni generali e questioni organizzative”;
VISTA la nota del Consiglio Nazionale Forense, emessa in data 26 febbraio 2020;
RICHIAMATI il precedente provvedimento del 25 febbraio 2019, recante “prime misure per il contenimento e la gestione del rischio derivante dalla diffusione del virus COVID-2019”, il precedente provvedimento del 1° marzo 2020, recante “misure per il contenimento e la gestione del rischio derivante dalla diffusione del virus COVID-2019 – settimana 1° marzo 2020 – 8 marzo 2020”, il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, l’ordinanza del Ministro della Salute, di intesa con il Presidente della Regione Veneto, del 22 gennaio 2020, l’ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Veneto n. 1 del 23 febbraio 2020, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, la nota a firma del Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, in data 22 febbraio 2020, la nota congiunta della Procura Generale e della Corte d’Appello di Venezia in data 24 febbraio 2020, le note del Presidente del Tribunale di Padova del 24 febbraio 2020 e del 3 marzo 2020;
VISTI, da ultimo, il decreto legge n. 11 dell’8 marzo 2020 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”, nonché il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 1 del predetto D.P.C.M., “misure urgenti di contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”.
CONSIDERATO doveroso e opportuno, per quanto di competenza e in ossequio ai citati provvedimenti e alla loro ratio e per le ragioni già esplicate nella precedente nota del 24 febbraio 2020 e nella precedente nota del 1° marzo 2020, confermare, assumere e modificare, laddove occorrer possa, le precedenti determinazioni precauzionali, al fine di tutelare la salute dei Colleghi Avvocati, dei signori Tirocinanti, del Personale di Segreteria, nonché di tutti gli utenti degli Uffici dell’Ordine degli Avvocati di Padova e, di conseguenza, degli altri fruitori del Tribunale di Padova, così da contribuire alla prevenzione, al contenimento e alla gestione del rischio derivante dalla diffusione del virus COVID-2019, bilanciando tale esigenza col pur rilevante dovere di assicurare i servizi dell’Ordine degli Avvocati di Padova agli iscritti e agli utenti, garantendone perciò l’apertura al pubblico;
CONSIDERATO, in particolare, in ragione del perdurare dell’emergenza sanitaria COVID-2019 e in ossequio alle determinazioni governative, di approntare delle cautele fino al prossimo 3 aprile 2020, in analogia al termine fissato dal già citato D.P.C.M. 8 marzo 2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Ordine assunta in data odierna, con la quale il Consiglio ha approvato le misure esplicate nella presente nota;
DISPONE QUANTO SEGUE
1. sono sospesi e rinviati a data da destinarsi e fino quantomeno al 3 aprile 2020, almeno ai fini del maturamento dei crediti necessari alla c.d. formazione continua, tutti gli eventi formativi accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova;
2. sono altresì sospesi e rinviati a data da destinarsi e fino quantomeno al 3 aprile 2020 gli incontri con i Tirocinanti già in calendario, così come i ricevimenti dei Tirocinanti e i ricevimenti dei Consiglieri, con conferma, sempre fino a nuova comunicazione, del divieto di accesso alla biblioteca;
3. sono sospese e rinviate a data da destinarsi e fino quantomeno al 3 aprile 2020 le lezioni della Scuola Forense F. Baldon, precisando, a beneficio anzitutto dei Tirocinanti, che il Consiglio dell’Ordine è consapevole della necessità, conseguente all’emergenza sanitaria in atto, di assumere gli idonei provvedimenti in relazione agli obblighi di frequenza delle udienze e di frequenza della Scuola Forense;
4. sono sospese e rinviate a data da destinarsi e fino quantomeno al 3 aprile 2020 le attività dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, nonché dell’Organismo di Mediazione Forense, dovendosi, in questo senso, gli incontri comunque denominati intendersi rinviati a data da destinarsi;
5. è confermato il servizio dello Sportello del Cittadino, sia pur al solo fine di diffondere una corretta informazione sulle misure relative all’accesso alla giustizia adottate in relazione all’emergenza sanitaria in corso, restando inteso sia che il contatto con lo Sportello potrà avvenire attraverso modalità telematiche o telefoniche, sia che tutti gli incontri già fissati, fino a nuova comunicazione, devono intendersi cancellati e rinviati a data da destinarsi;
6. è raccomandato ai Colleghi e agli utenti del Tribunale di ridurre per quanto possibile ogni contatto con il personale di Segreteria, preferendo i canali telematici per la presentazione di ogni istanza, ricordando la possibilità di presentare, sempre in via telematica, le istanze di accesso al gratuito patrocinio e preferendo, altresì, il contatto telefonico per ogni richiesta di informazioni, con preghiera, laddove non sia possibile diversamente interagire, di rispettare, nel caso di presentazione presso gli Uffici dell’Ordine, la distanza di 2 metri rispetto al proprio interlocutore;
7. ai fini del rispetto delle previsioni anche da ultimo normativamente imposte, per consentire l’effettivo rispetto della raccomandazione di cui al punto precedente e, in particolare, per evitare inutili assembramenti presso gli Uffici dell’Ordine, sono predisposte le idonee misure per garantire il corretto afflusso degli utenti, che si concreteranno nell’apposizione di idonei sistemi di contingentamento degli accessi agli Uffici; nella riduzione dell’apertura dei medesimi Uffici nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 11.30; nella possibilità di fissare, in altro orario e compatibilmente con il carico di lavoro degli stessi, specifici appuntamenti, precisando che, al fine di salvaguardare l’ordinaria attività degli Uffici, non potranno, nel complesso, svolgersi più di dieci appuntamenti giornalieri;
8. è fatto espresso invito ai Colleghi di segnalare ogni comportamento degli Uffici giudiziari o dei Magistrati o di chi è incaricato di fare osservare la polizia d’udienza che non appaia in linea con le prescrizioni e le disposizioni del Ministero della Giustizia e con le regole di igiene necessarie in questo momento di emergenza o che appaia irrispettoso della dignità della Professione forense;
9. fermo restando quanto previsto dal d.l. n. 11 dell’8 marzo 2020, è fatto altresì espresso invito ai Colleghi di segnalare ogni comportamento ostativo o limitativo, da chiunque proveniente, dell’esercizio del diritto di aderire all’astensione, proclamata dall’Organismo Congressuale Forense in data 4 marzo 2020, ricordandone la piena legittimità.
Il presente provvedimento viene trasmesso a tutti gli Iscritti e allo stesso viene assicurata adeguata forma di pubblicità, mediante affissione dello stesso e diffusione pel tramite dei canali social dell’Ordine.
È espressamente riservata la possibilità di una sua proroga o modifica, in ragione dell’evoluzione degli eventi, ferma ogni diversa disposizione assunta dalle competenti Autorità.
Il Presidente
Avv. Leonardo Arnau