Cassa Forense: Reddito di ultima istanza – Bonus di “maggio” – DL 14 Agosto 2020 n. 104
Si riporta, per opportuna conoscenza dei colleghi, il comunicato odierno di Cassa Forense circa l’erogazione del “bonus di maggio” previsto per i professionisti a causa dell’emergenza Covid-19.
REDDITO DI ULTIMA ISTANZA: MODALITÀ DI ACCESSO BONUS DI MAGGIO
L’art. 13 del D.L 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato in G.U. Serie Gen. n. 203 del 14/8/2020, ha stabilito i criteri per l’erogazione del bonus di 1.000 europer il mese di maggio agli iscritti alle gestioni previdenziali dei professionisti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Va, innanzitutto, precisato che, coloro che sono stati ammessi al bonus di aprile, non devono ripresentare la domanda. Il pagamento relativo al mese di maggio, in questi casi, avverrà in automatico. A tal fine, l’Ente sta predisponendo i mandati di pagamento in favore dei 144.311 aventi diritto che saranno liquidati entro il 19 agosto 2020 anticipando così, per conto dello Stato, ulteriori 144.311.000,00 euro.
In tutti gli altri casi la domanda andrà presentata a Cassa Forense, esclusivamente con modalità telematica, attraverso l’apposita procedura che sarà attivata, nell’area riservata del sito Internet dell’Ente, nel corso della giornata di oggi, lunedì 17 agosto 2020 e fino alle ore 24:00 di lunedi 14 settembre 2020.
Si ricorda che il DM 29/05/2020, richiamato espressamente dall’art. 13 del D.L n.104 del 14 agosto 2020, stabilisce che possono presentare istanza i professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbiano prodotto un reddito professionale non superiore a 50.000 euro per l’anno di imposta 2018, ivi compresi i neo iscritti nel 2019 e nel 2020 (alla data del 23 febbraio 2020) in possesso dei requisiti.
Il DM stabilisce, inoltre, che il bonus di cui sopra è incompatibile con le prestazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, il reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, né le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
La graduatoria per le nuove domande verrà formata sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, previa verifica del possesso dei requisiti. Il format dell’istanza, predisposto con l’indicazione delle dichiarazioni da rendere, sia nel caso che di reddito professionale inferiore ai 35.000 euro, sia nel caso di reddito professionale ricompreso tra 35.000 e 50.000 euro, dovrà essere compilato in ogni sua parte, ivi compresa l’indicazione delle coordinate bancarie o postali.
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale.
Eventuali domande, pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.
Roma, 17 agosto 2020
IL PRESIDENTE
Avv. Nunzio Luciano