Comunicazione deposito atti penali: art. 24 D.L. 137/2020
Care Colleghe,
Cari Colleghi,
il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. decreto “ristori”, ha introdotto significative novità per quanto riguarda le modalità di deposito degli atti nel settore penale, che si ritiene opportuno richiamare, evidenziando le differenti modalità operative richieste a seconda della tipologia di atto da depositare.
L’art. 24, co. 1, d.l. n. 137/2020 dispone che il deposito delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze indicate dall’art. 415 bis, co. 3, c.p.p. vada effettuato esclusivamente tramite il portale del processo penale telematico accessibile tramite pst.giustizia.it. Tale piattaforma è già operativa ed utilizzabile: per tale ragione si ritiene opportuno pubblicare a beneficio di tutti i Colleghi il “Manuale Utente – Portale Deposito Atti Penali (P.D.P.)” predisposto dal Ministero della Giustizia, invitando alla consultazione.
Fermo restando che ai sensi dell’art. 24, co. 2, d.l. n. 137/2020 “con uno o più decreti del Ministro della Giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1”, ovvero mediante il sopra indicato P.D.P., la legge prevede (art. 24, co. 4, d.l. n. 137/2020) che per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) presso gli indirizzi degli Uffici Giudiziari destinati ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (D.G.S.I.A.) e pubblicato sul Portale dei servizi telematici.
Pertanto, si ricorda ai Colleghi che sarà possibile avvalersi di tali modalità di deposito telematico solo all’esito della pubblicazione sul Portale dei servizi telematici del suddetto provvedimento da parte del D.G.S.I.A. (che indicherà, altresì, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio), precisazione che si rende necessaria in quanto, nelle ultime ore, alcune cancellerie dei Tribunali del Distretto, in applicazione della norma di legge, hanno rifiutato il deposito di atti a mezzo P.E.C., comunicando ai Difensori che prima della pubblicazione del provvedimento di individuazione degli indirizzi di riferimento da parte del D.G.S.I.A. tali adempimenti saranno da ritenersi privi di valore legale.
Si riporta per completezza il testo dell’art. 24 d.l. 137/2020:
Art. 24. (Disposizioni per la semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) 1. In deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento. 2. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sara' reso possibile il deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1. 3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati. 4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e' consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita' di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalita' di invio. 5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresi', all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio. 6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge.