Attestato di formazione continua: modalità di rilascio e sua funzione

By edoardo.ferraro | 2 Febbraio 2016

Si informano i Colleghi che l’adempimento dell’obbligo formativo dà diritto ad avere l’attestato di formazione continua, che viene rilasciato su istanza di parte a chi sia in regola con detto obbligo.

In particolare si ricorda che lo stesso è necessario, tra le altre cose, per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio. Pertanto, dal 1 gennaio 2016, chi intende ammettere tirocinanti nel proprio studio e non sia esentato dall’obbligo formativo, deve essere in regola con detto obbligo nella misura minima per gli anni 2014 e 2015, e deve richiedere al Consiglio dell’Ordine l’attestato di formazione continua.

Vi chiediamo di prendere attenta visione dell’allegata circolare in merito (anche in relazione alle altre attività per cui l’attestato è titolo), ed alleghiamo altresì domanda aggiornata per l’iscrizione al registro speciale dei praticanti.

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