Il cittadino italiano;
Il cittadino comunitario U.E.;
Il cittadino non comunitario se regolarmente soggiornante in Italia;
L’apolide;
Gli enti o associazioni no-profit.
Limite di reddito annuo per l’ammissione è di € 12.838,01.
Il calcolo del reddito è abbastanza complesso e deve essere fatto con attenzione.
Si deve innanzitutto individuare il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall’ultima dichiarazione presentata. Se la dichiarazione non è stata presentata ed anche se non vi era obbligo di presentazione, si deve comunque calcolare il reddito effettivamente percepito. Per le istanze presentate nei primi mesi dell’anno, non essendo disponibile la dichiarazione dell’anno immediatamente precedente, andrà allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito percepito in detto anno.
Sono da sommare anche i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte od a imposta sostitutiva (ad es. gli interessi maturati su un conto corrente o gli utili percepiti per investimenti finanziari).
Per semplificare: si deve includere ogni tipo di pensione, anche di invalidità civile; ogni borsa di studio; il t.f.r. eventualmente percepito; gli assegni alimentari e di mantenimento corrisposti dal coniuge, compresi quelli a favore dei figli (Cass. Civ. n. 24378 del 30/9/2019).
Secondo la giurisprudenza, si deve tenere conto anche di eventuali aiuti percepiti da terzi, non conviventi familiari o no.
L’importo è formato dalla somma dei redditi annuali imponibili IRPEF, calcolati in questo modo, percepiti da tutti i componenti il nucleo del richiedente. Per il calcolo del reddito si deve tener conto anche di eventuali conviventi di fatto. Nel caso di controversia nei confronti di un familiare convivente il reddito di quest’ultimo non è da considerare. Nel caso di controversia relativa a diritti della personalità si considera il solo reddito dell’istante.
La comunicazione delle variazioni reddituali è dovuta anche se le stesse non implichino il superamento delle condizioni per il mantenimento. L’omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (Cass. Civ. n. 9727 del 25/3/2022).
Giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti o per i quali si intende agire in giudizio.
Per i giudizi penali la competenza per l’ammissione è del giudice di merito e non del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Per i giudizi avanti alle Commissione tributarie è competente apposita commissione presso la Commissione tributaria di Padova. Per i giudizi avanti al TAR l’apposita Commissione presso il T.a.r. in Venezia.
Per gli istanti non muniti di avvocato, l’istanza sottoscritta dal richiedente con allegata fotocopia di un documento di identità, può essere inviata a mezzo raccomandata a.r presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati (Palazzo di Giustizia – via N. Tommaseo 55 – 35131 Padova).
Per gli avvocati iscritti alle liste del P.S.S., dal 1.4.2019 le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex Dpr 115/2002 in materia civile vanno presentate esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito: www.gratuitopatrociniotelematico.it al quale può accedere anche tramite apposito link già pubblicato in home page sul sito dell’Ordine.
Per l’istante: in carta semplice (utilizzando il modulo) con l’indicazione di:
Per gli avvocati del Foro di Padova:
Una volta sul sito www.gratuitopatrociniotelematico.it, sarà necessario registrarsi, procedura per la quale occorrerà:
La procedura da seguire per il deposito dell’istanza è comunque semplicissima, basta compilare i campi obbligatori del modello, con i dati richiesti. Non appena effettuato l’invio della domanda, il sistema Vi restituirà una copia della stessa con l’indicazione della data di invio e del numero progressivo alla stessa attribuito.
Nel caso in cui l’Ordine ritenesse necessaria un’integrazione dell’istanza, tramite il sistema sarà inviata all’Avvocato della parte istante una mail, che verrà visualizzata nella schermata iniziale.
La delibera assunta dal Consiglio, all’esito del procedimento di ammissione, sarà consegnata al richiedente mediante spedizione a mezzo PEC
Per gli avvocati di altri Fori:
Per ottenere le credenziali di accesso:
La segreteria del COA di Padova, ricevuta la richiesta ed effettuati i dovuti controlli, invierà una mail con le credenziali di accesso.
Per eventuale assistenza tecnica on demand potete contattare la società ECHO sistemi Srl al 0931 / 753000 ovvero via mail a servizioclienti@gratuitopatrociniotelematico.it
Valuta la non manifesta infondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità ai fini reddituali entro dieci giorni emette un provvedimento in via provvisoria di accoglimento, di inammissibilità o di rigetto della domanda.
Trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Agenzia Entrate (per la verifica dei redditi dichiarati).
Se la domanda non è completa non è possibile dar corso al provvedimento nei 10 gg.
L’interessato può nominare un difensore, al fine di dargli l’incarico per la vertenza, fra quelli iscritti nell’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato.
L’interessato può riproporre direttamente la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio.