Adempimenti per antiriciclaggio
Cari Colleghi,
Vi informo che il CNF ha elaborato delle linee guida (contenute nella circolare del 4.12.2017 n. 12-C-2017) per quanto concerne gli obblighi incombenti sugli Ordini in materia di antiriciclaggio.
La legge 231\2007 è stata di recente aggiornata dal d.lgs. 90\2017 che ha definito gli Ordini come organismi di autoregolamentazione, ai quali sono affidati diversi compiti in questa delicata materia che così si possono sintetizzare: in primis l’Ordine deve fornire al Comitato di sicurezza finanziaria tutte le informazioni e i dati di carattere statistico relativamente alle varie attività che sono state svolte e che hanno riguardato le funzioni di vigilanza/controllo del corretto adempimento degli obblighi. Le informazioni – che secondo la circolare del CNF vanno veicolate tramite lo stesso organo – vanno fornite con frequenza annuale (entro il 30 marzo di ogni anno, con riferimento alle attività svolte nel corso della precedente annualità); l’Ordine, infatti, deve vigilare sul corretto adempimento degli obblighi da parte dei professionisti iscritti; elaborare/aggiornare le regole tecniche che riguardano le procedure e metodologie di analisi/valutazione del rischio; valutare se le misure adottate dai propri iscritti in ordine alla verifica della clientela sono o meno adeguate; applicare sanzioni nei confronti dei propri iscritti che si rendono protagonisti di violazioni di carattere grave, plurimo, sistematico; inoltrare all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria) le segnalazioni ricevute dai propri iscritti; collaborare con amministrazioni e autorità (interessate dalla disciplina relativa all’antiriciclaggio) per individuare situazioni che possono essere connesse con il
fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Qualora il singolo ordine professionale non fornisca all’UIF dati e informazioni richiesti, viene applicata nei confronti del medesimo una sanzione pecuniaria (importo minimo di 5.000 euro, importo massimo di 50.000 euro). Non è prevista l’applicazione di altre sanzioni (nemmeno nei confronti dei Consiglieri dei singoli Ordini).
Tutto ciò sarà riportato nel PTCT in via di aggiornamento per il triennio 2018\2020 (valutazione dei rischi, prevenzione, controlli) ma ritengo opportuno, tenuto conto del dovere di formazione incombente sull’Ordine, allegare anche la circolare n. 12-C-2017 cit. (che potete rinvenire al seguente link: http://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/-/comunicazione-10-c-2017-antiriciclaggio-linee-guida-per-gli-avvocati) affinché possiate prendere diretta visione dei doveri incombenti sull’Ordine.
Per vostra comodità richiamo anche le linee guida già emesse dal CNF il 14.7.2017 al fine di orientarvi sugli adempimenti incombenti invece su tutti gli iscritti.
Con l’occasione auguro un buon 2018.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Rossi