L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:
a) il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);
b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).
L’istanza va presentata ai sensi dell’art. 5, comma 3,
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
c) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
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Come esercitare il diritto nell’ambito dell’Ordine degli Avvocati
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile dell’accesso civico del Consiglio dell’Ordine mediante l’utilizzo del modulo appositamente predisposto e rinvenibile nell’apposita area del sito web istituzionale dedicata all’accesso civico.
Si consiglia di indicare nell’oggetto della mail le parole “ACCESSO CIVICO”.
Il Responsabile per l’accesso civico provvede entro 30 giorni a pubblicare nel sito istituzionale dell’Ordine il documento, l’informazione o il dato richiesto. Contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
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Ritardo o mancata risposta del Responsabile dell’accesso civico
Nel caso in cui il dirigente Responsabile dell’accesso civico del Consiglio dell’Ordine ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio dell’Ordine, soggetto titolare del potere sostitutivo, utilizzando l’apposito modello di richiesta.
Il titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo, provvede, nei termini di cui all’art. 2, comma 9 ter della legge n. 241/1990, alla pubblicazione sul sito web istituzionale di quanto richiesto e, contemporaneamente, ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
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Responsabile dell’accesso civico del Consiglio dell’Ordine
Il Responsabile dell’accesso civico del Consiglio dell’Ordine è il consigliere Avv. Edoardo Furlan.
Gli indirizzi email o PEC ai quali inoltrare la richiesta sono:
Email: ordine@ordineavvocati.padova.it
PEC: ordine@ordineavvocatipadova.it
con indicazione dell’oggetto ACCESSO CIVICO.
Responsabile del potere sostitutivo del Consiglio dell’Ordine in materia di accesso civico
L’indirizzo al quale inoltrare la richiesta, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile dell’accesso civico, è il responsabile anticorruzione pro tempore.
L’indirizzo email a cui può essere contattato è
Email: anticorruzione@ordineavvocati.padova.it
con indicazione dell’oggetto ACCESSO CIVICO SOSTITUTIVO.