Comunicazione deposito atti penali: art. 24 D.L. 137/2020

By edoardo.ferraro | 2 Novembre 2020

Care Colleghe,

Cari Colleghi,

il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. decreto “ristori”, ha introdotto significative novità per quanto riguarda le modalità di deposito degli atti nel settore penale, che si ritiene opportuno richiamare, evidenziando le differenti modalità operative richieste a seconda della tipologia di atto da depositare.

L’art. 24, co. 1, d.l. n. 137/2020 dispone che il deposito delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze indicate dall’art. 415 bis, co. 3, c.p.p. vada effettuato esclusivamente tramite il portale del processo penale telematico accessibile tramite pst.giustizia.it. Tale piattaforma è già operativa ed utilizzabile: per tale ragione si ritiene opportuno pubblicare a beneficio di tutti i Colleghi il “Manuale Utente – Portale Deposito Atti Penali (P.D.P.)” predisposto dal Ministero della Giustizia, invitando alla consultazione.

Fermo restando che ai sensi dell’art. 24, co. 2, d.l. n. 137/2020 “con uno o più decreti del Ministro della Giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1”, ovvero mediante il sopra indicato P.D.P., la legge prevede (art. 24, co. 4, d.l. n. 137/2020) che per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) presso gli indirizzi degli Uffici Giudiziari destinati ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (D.G.S.I.A.) e pubblicato sul Portale dei servizi telematici.

Pertanto, si ricorda ai Colleghi che sarà possibile avvalersi di tali modalità di deposito telematico solo all’esito della pubblicazione sul Portale dei servizi telematici del suddetto provvedimento da parte del D.G.S.I.A. (che indicherà, altresì, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio), precisazione che si rende necessaria in quanto, nelle ultime ore, alcune cancellerie dei Tribunali del Distretto, in applicazione della norma di legge, hanno rifiutato il deposito di atti a mezzo P.E.C., comunicando ai Difensori che prima della pubblicazione del provvedimento di individuazione degli indirizzi di riferimento da parte del D.G.S.I.A. tali adempimenti saranno da ritenersi privi di valore legale.

Si riporta per completezza il testo dell’art. 24 d.l. 137/2020:

 Art. 24. 
 
(Disposizioni per la semplificazione delle attivita' di  deposito  di
atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica
                            da COVID-19) 
 
  1. In deroga a quanto prevista dall'articolo  221,  comma  11,  del
decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge
77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti,
richieste ed istanze indicate dall'articolo  415-bis,  comma  3,  del
codice di procedura penale presso  gli  uffici  delle  procure  della
repubblica  presso  i  tribunali  avviene,  esclusivamente,  mediante
deposito dal portale del processo penale telematico  individuato  con
provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati del  Ministero  della  giustizia  e  con  le  modalita'
stabilite nel decreto stesso, anche in  deroga  alle  previsioni  del
decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge
22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si  intende  eseguito
al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da  parte  dei
sistemi   ministeriali,   secondo   le   modalita'   stabilite    dal
provvedimento. 
  2. Con uno o piu' decreti del  Ministro  della  giustizia,  saranno
indicati gli  ulteriori  atti  per  quali  sara'  reso  possibile  il
deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1. 
  3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile  il  deposito
telematico ai sensi dei commi 1 e 2,  sono  autorizzati  all'utilizzo
del portale, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento da
parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati. 
  4. Per tutti gli atti,  documenti  e  istanze  comunque  denominati
diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino  alla  scadenza  del
termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  e'
consentito il deposito con valore legale mediante  posta  elettronica
certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi  di  posta
elettronica certificata di cui all'art. 7 del  decreto  del  Ministro
della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita'
di cui al  periodo  precedente  deve  essere  effettuato  presso  gli
indirizzi PEC degli uffici  giudiziari  destinatari  ed  indicati  in
apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi
e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici.  Con
il  medesimo  provvedimento  sono  indicate  le  specifiche  tecniche
relative ai formati degli atti e le ulteriori modalita' di invio. 
  5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei  difensori
inviati tramite posta elettronica  certificata  ai  sensi  del  comma
precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli  uffici
giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di  ricezione  e
ad  inserire  l'atto  nel  fascicolo  telematico.   Ai   fini   della
continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo  provvede,  altresi',
all'inserimento nel predetto fascicolo di copia  analogica  dell'atto
ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella  di
posta elettronica certificata dell'ufficio. 
  6. Per gli atti di  cui  al  comma  1  e  per  quelli  che  saranno
individuati ai sensi del comma 2 l'invio  tramite  posta  elettronica
certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge.
Comunicazione deposito atti penali – art. 24 d.l. 137/2020
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