Legge “concorrenza” in vigore dal 29 agosto 2017: preventivo obbligatorio
Si ricorda a tutti i Colleghi che con la legge 4.08.2017 n. 124 (legge c.d. “Concorrenza”), sono entrate in vigore a far data dal 29.08.2017 alcune disposizioni che vanno a modificare la Legge Forense, da un lato introducendo alcune novità (quale quella di far parte di più associazioni professionali ovvero quella di consentire l’ingresso di soci di capitali nelle società di professionisti), dall’altro imponendo nuovi adempimenti a carico degli Iscritti.
In tal senso, merita di essere evidenziato che, in relazione agli incarichi successivi all’entrata in vigore della legge, è sancito l’obbligo per tutti i professionisti e, quindi, anche per gli Avvocati, di fornire ai clienti il preventivo scritto dei costi e degli oneri relativi alle prestazioni richieste e ciò a prescindere da un’esplicita richiesta fatta dal cliente.
Sul punto vengono modificate due norme.
La prima è l’art. 9 comma 4 del D.L. n. 1/2012 convertito nella L. n. 27/2012, così modificato dalla L. n. 124/2017: “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è preventivamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.
La seconda è l’art. 13 della Legge 247/2012, che prevede che a seguito della riforma siano soppresse le parole “a richiesta” e riformula il quinto comma dell’art 13 come segue: “Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”.
Per l’inadempimento di tale obbligo non sembrano essere previste “sanzioni proprie” e cioè conseguenze incidenti direttamente sul diritto al compenso, ma non v’è dubbio che l’Avvocato inadempiente potrà essere assoggettato a sanzioni disciplinari previste per la per violazione dell’art. 27 del Codice Deontologico Forense (Dovere di informazione verso il cliente).
Viene allegato alla presente comunicazione un elaborato predisposto dall’OCF che intende, in maniera semplice ma completa, dare delle “prime risposte” alle principali questioni in tema di preventivo obbligatorio e che contiene altresì un utile fac simile di preventivo differenziato a seconda che si tratto di incarico in materia civile o penale.
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine
Avv. Francesco Rossi
Clicca sul link per scaricare l’elaborato OCF sul preventivo obbligatorio