Modificato l’art. 11 del Regolamento per le difese d’ufficio: “Doveri del difensore d’ufficio”
In data 3 marzo u.s. il Consiglio Nazionale Forense ha comunicato di avere provveduto, in data 20 gennaio 2017, a modificare l’art. 11 del Regolamento per le difese d’ufficio, recante “Doveri del difensore d’ufficio”, al fine di armonizzarne il contenuto con l’art. 26 comma 4, del Codice Deontologico Forense.
Sono due le novità più significative introdotte dalla nuova formulazione normativa:
a) in caso di impedimento a partecipare a singole attività processuali, il difensore d’ufficio potrà incaricare della difesa non solo un collega iscritto nell’elenco nazionale, ma anche un collega che abbia conseguito il titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall’art. 9 della Legge 31.12.2012 n. 247 (cfr. nuovo art. 11, comma 2, lett e);
b) viene esteso il dovere del difensore d’ufficio di portare a compimento il mandato non solo in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall’elenco nazionale, ma anche in caso di cancellazione per mancata o incompleta presentazione della domanda di permanenza (cfr. nuovo art. 11, comma 2, lett g).