FAQ

Chi può richiedere l'ammissione?

  • Il cittadino italiano;

  • Il cittadino comunitario U.E.;

  • Il cittadino non comunitario se regolarmente soggiornante in Italia;

  • L’apolide;

  • Gli enti o associazioni no-profit.

A quali condizioni?

Limite di reddito annuo per l’ammissione è di € 12.838,01.

Come si deve calcolare il reddito?

Il calcolo del reddito è abbastanza complesso e deve essere fatto con attenzione.

Si deve innanzitutto individuare il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall’ultima dichiarazione presentata. Se la dichiarazione non è stata presentata ed anche se non vi era obbligo di presentazione, si deve comunque calcolare il reddito effettivamente percepito. Per le istanze presentate nei primi mesi dell’anno, non essendo disponibile la dichiarazione dell’anno immediatamente precedente, andrà allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito percepito in detto anno.

Sono da sommare anche i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte od a imposta sostitutiva (ad es. gli interessi maturati su un conto corrente o gli utili percepiti per investimenti finanziari).

Per semplificare: si deve includere ogni tipo di pensione, anche di invalidità civile; ogni borsa di studio; il t.f.r. eventualmente percepito; gli assegni alimentari e di mantenimento corrisposti dal coniuge, compresi quelli a favore dei figli (Cass. Civ. n. 24378 del 30/9/2019).

Secondo la giurisprudenza, si deve tenere conto anche di eventuali aiuti percepiti da terzi, non conviventi familiari o no.

L’importo è formato dalla somma dei redditi annuali imponibili IRPEF, calcolati in questo modo, percepiti da tutti i componenti il nucleo del richiedente. Per il calcolo del reddito si deve tener conto anche di eventuali conviventi di fatto.  Nel caso di controversia nei confronti di un familiare convivente il reddito di quest’ultimo non è da considerare. Nel caso di controversia relativa a diritti della personalità si considera il solo reddito dell’istante.

La comunicazione delle variazioni reddituali è dovuta anche se le stesse non implichino il superamento delle condizioni per il mantenimento. L’omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (Cass. Civ. n. 9727 del 25/3/2022).

Per quali casi si può chiedere?

Giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti o per i quali si intende agire in giudizio.

Per i giudizi penali la competenza per l’ammissione è del giudice di merito e non del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Per i giudizi avanti alle Commissione tributarie è competente apposita commissione presso la Commissione tributaria di Padova. Per i giudizi avanti al TAR l’apposita Commissione presso il T.a.r. in Venezia.

Dove si presenta la domanda?

Per gli istanti non muniti di avvocato, l’istanza  sottoscritta dal richiedente con allegata fotocopia di un documento di identità, può essere inviata a mezzo raccomandata a.r presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati (Palazzo di Giustizia – via N. Tommaseo 55 – 35131 Padova).

Per gli avvocati iscritti alle liste del P.S.S., dal 1.4.2019 le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex Dpr 115/2002 in materia civile vanno presentate esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito: www.gratuitopatrociniotelematico.it al quale può accedere anche tramite apposito link già pubblicato in home page sul sito dell’Ordine.

Come si fa la domanda?

Per l’istante: in carta semplice (utilizzando il modulo) con l’indicazione di:

  1. Generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  2. Attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (vedi punto 2)
  3. Se trattasi dì causa già pendente la data della prossima udienza
  4. Generalità e residenza della controparte
  5. Ragioni in fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
  6. Prove (documenti, contratti, testimoni, consulenze tecniche ecc. da allegare in copia)

Per gli avvocati del Foro di Padova:

Una volta sul sito www.gratuitopatrociniotelematico.it,  sarà necessario registrarsi, procedura per la quale occorrerà:

  1. digitare, nella schermata iniziale, l’indicazione di questo Ordine in caratteri minuscoli “padova”,
  2. accedere alla propria area riservata, tramite indicazione del nome utente e password.  Per ottenere le credenziali di primo accesso, bisogna
  3. entrare nell’area “RECUPERA PASSWORD” e digitare il proprio codice fiscale, che in seguito diventerà il nome utente;
  4. il sistema provvederà ad inviare una password provvisoria all’indirizzo PEC collegato al codice fiscale digitato;
  5. successivamente, si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali così generate. Al primo accesso, Vi sarà chiesto di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali e di sostituire, se del caso, la password provvisoria con altra. Subito dopo sarà opportuno che procediate al controllo della Vostra scheda anagrafica (i dati degli iscritti a questo Ordine sono stati già inseriti nel sistema), cliccando sul proprio nominativo, posto nel lato sinistro della schermata, allo scopo di correggere eventuali errori. Dopo l’accesso sarà anche possibile scaricare il manuale utente (che troverete nella parte sinistra della schermata unitamente alle norme di riferimento) e le Linee guida per la compilazione dell’istanza.

La procedura da seguire per il deposito dell’istanza è comunque semplicissima, basta compilare i campi obbligatori del modello, con i dati richiesti. Non appena effettuato l’invio della domanda, il sistema Vi restituirà una copia della stessa con l’indicazione della data di invio e del numero progressivo alla stessa attribuito.

Nel caso in cui l’Ordine ritenesse necessaria un’integrazione dell’istanza, tramite il sistema sarà inviata all’Avvocato della parte istante una mail, che verrà visualizzata nella schermata iniziale.

La delibera assunta dal Consiglio, all’esito del procedimento di ammissione, sarà consegnata al richiedente mediante spedizione a mezzo PEC

Per gli avvocati di altri Fori:

Per ottenere le credenziali di accesso:

  1. Collegarsi al sito internetwww.gratuitopatrociniotelematico.it
  2. Nel campo “Ordine destinatario dell’istanza” digitare “Padova”
  3. Cliccare su “REGISTRATI”
  4. Compilare il form e seguire le poche e semplici istruzioni.

La segreteria del COA di Padova, ricevuta la richiesta ed effettuati i dovuti controlli, invierà una mail con le credenziali di accesso.

Per eventuale assistenza tecnica on demand potete contattare la società ECHO sistemi Srl al 0931 / 753000 ovvero via mail a servizioclienti@gratuitopatrociniotelematico.it

Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda?

Valuta la non manifesta infondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità ai fini reddituali entro dieci giorni emette un provvedimento in via provvisoria di accoglimento, di inammissibilità o di rigetto della domanda.

Trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Agenzia Entrate (per la verifica dei redditi dichiarati).

Se la domanda non è completa non è possibile dar corso al provvedimento nei 10 gg.

Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione?

L’interessato può nominare un difensore, al fine di dargli l’incarico per la vertenza, fra quelli iscritti nell’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato.

Cosa si può fare se la domanda non viene accolta?

L’interessato può riproporre direttamente la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio.

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Elenco avvocati patrocinio a spese dello Stato civile (agg. 21/06/2024)

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