Patrocinio civile

Patrocinio civile 2024-02-06T18:12:16+01:00

FAQ

II cittadino italiano.
II cittadino comunitario U.E..
II cittadino non comunitario se regolarmente soggiornante in Italia.
L’apolide.
Gli enti o associazioni no-profit.

Limite di reddito annuo per l’ammissione è di € 12.838,01.

Il calcolo del reddito è abbastanza complesso e deve essere fatto con attenzione.

Si deve innanzitutto individuare il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall’ultima dichiarazione presentata. Se la dichiarazione non è stata presentata ed anche se non vi era obbligo di presentazione, si deve comunque calcolare il reddito effettivamente percepito. Per le istanze presentate nei primi mesi dell’anno, non essendo disponibile la dichiarazione dell’anno immediatamente precedente, andrà allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il reddito percepito in detto anno.

Sono da sommare anche i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte od a imposta sostitutiva (ad es. gli interessi maturati su un conto corrente o gli utili percepiti per investimenti finanziari).

Per semplificare: si deve includere ogni tipo di pensione, anche di invalidità civile; ogni borsa di studio; il t.f.r. eventualmente percepito; gli assegni alimentari e di mantenimento corrisposti dal coniuge, compresi quelli a favore dei figli (Cass. Civ. n. 24378 del 30/9/2019).

Secondo la giurisprudenza, si deve tenere conto anche di eventuali aiuti percepiti da terzi, non conviventi familiari o no.

L’importo è formato dalla somma dei redditi annuali imponibili IRPEF, calcolati in questo modo, percepiti da tutti i componenti il nucleo del richiedente. Per il calcolo del reddito si deve tener conto anche di eventuali conviventi di fatto.  Nel caso di controversia nei confronti di un familiare convivente il reddito di quest’ultimo non è da considerare. Nel caso di controversia relativa a diritti della personalità si considera il solo reddito dell’istante.

La comunicazione delle variazioni reddituali è dovuta anche se le stesse non implichino il superamento delle condizioni per il mantenimento. L’omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio (Cass. Civ. n. 9727 del 25/3/2022).

Giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti o per i quali si intende agire in giudizio. Per i giudizi penali la competenza per l’ammissione è del giudice di merito e non del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Per i giudizi avanti alle Commissione tributarie è competente apposita commissione presso la Commissione tributaria di Padova. Per i giudizi avanti al TAR l’apposita Commissione presso il T.a.r. in Venezia.

Le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex Dpr 115/2002 in materia civile potranno essere presentate all’Odine degli Avvocati di Padova (competente per i giudizi innanzi il Tribunale di Padova e l’Ufficio del Giudice di Pace di Padova) esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito:

www.gratuitopatrociniotelematico.it

al quale potrete accedere anche tramite apposito link già pubblicato in home page sul sito dell’Ordine.

Le istruzioni per l’accesso alla propria area riservata della nuova piattaforma di cui sopra, sono pubblicate sul sito Web istituzionale dell’Ordine nella sezione “Patrocinio a Spese dello Stato” in “Servizi al Cittadino”.

Per gli istanti non muniti di avvocato sarà ancora possibile presentare l’istanza cartacea; prossimamente, tuttavia, verrà esteso l’obbligo di presentazione telematica anche per i privati, con eliminazione dell’istanza cartacea, in ottemperanza alla normativa in materia di “dematerializzazione e digitalizzazione” nella P.A.

In carta semplice (utilizzando il modulo) con l’indicazione di:
> Generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare.
> Attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (vedi punto 2).
> Se trattasi dì causa già pendente la data della prossima udienza.
> Generalità e residenza della controparte.
> Ragioni in fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere.
> Prove (documenti, contratti, testimoni, consulenze tecniche ecc. da allegare in copia).

Valuta la non manifesta infondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni di reddito per l’ammissibilità entro dieci giorni emette un provvedimento in via provvisoria di accoglimento; in caso contrario emette provvedimento di inammissibilità o di rigetto della domanda. Trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Agenzia Entrate (per la verifica dei redditi dichiarati).
L’interessato può nominare un difensore, al fine di dargli l’incarico per la vertenza, fra quelli iscritti nell’Elenco degli Avvocati abilitati alla difese per il patrocinio a spese dello Stato.
L’interessato può riproporre direttamente la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio.

È possibile consultare ulteriori approfondimenti.

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