Patrocinio penale

Patrocinio penale 2024-02-06T18:14:37+01:00

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto giuridico disciplinato dal D.P.R. n. 115/2002 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” – che consente a chi è privo di un reddito minimo (oggi pari a € 11.493,82) di farsi assistere in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa, poiché queste vengono sostenute dallo Stato. Ciò in ossequio al principio costituzionale secondo cui <> (art. 24 co. 3 Cost.).

Il patrocinio a spese dello Stato è ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario e di volontaria giurisdizione.

E’ altresì ammesso nel procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione,opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l’assistenza del difensore o del consulente tecnico.

Tutti – cittadini italiani e non – possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando si trovino nella veste di indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria e versino nelle condizioni di reddito previste dalla legge (tali condizioni di reddito devono peraltro permanere per tutta la durata del processo).

Se l’interessato vive da solo, la somma dei suoi redditi non deve superare attualmente € 11.493,82.

Rilevano a tal fine tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno e risultanti dall’ultima dichiarazione. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall’Irpef o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

Se l’interessato convive con dei familiari, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e/o degli altri familiari conviventi, ma il limite di reddito per l’ammissione al beneficio è aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente.

Al contrario, si considera solo il reddito dell’interessato, nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare.

Indipendentemente dai limiti di reddito, è poi prevista l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la costituzione di parte civile delle vittime dei reati di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenni e di violenza sessuale di gruppo. La vittima di tali fattispecie di reato avrà quindi diritto al beneficio a prescindere dall’esistenza dei requisiti di reddito di cui sopra.

Non può invece essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi penali, chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale o chi è stato condannato con sentenza definitiva per alcuni reati quali, ad esempio, l’associazione di stampo mafioso.

La domanda, di cui si allega modello, deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato e la sottoscrizione autenticata, a pena di inammissibilità, dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda.

L’istanza – con unita copia di un documento di identità – va depositata presso l’Ufficio del Magistrato davanti al quale pende il processo.

Deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) ed il codice fiscale del richiedente e di tutti i familiari conviventi. Si deve dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale del nucleo familiare.

Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda. La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile.

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all’estero e devono allegare una certificazione del Consolato del Paese d’origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato (salvo il ricorso all’autocertificazione qualora si provi l’impossibilità di documentarlo).

La scelta dell’avvocato deve essere effettuata tra gli avvocati iscritti negli appositi elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell’Ordine, di cui al presente link. Qualora si scelga un avvocato al di fuori del Distretto di Corte di Appello entro il quale si celebra il processo, il costo delle trasferte non sarà sostenuto dallo Stato.

Si può nominare un solo difensore.

A seguito dell’ammissione l’assistito non dovrà pagare più nulla: tutte le spese vengono pagate dallo Stato e non si dovrà pagare l’avvocato né un’eventuale consulente tecnico. L’avvocato e i consulenti che chiedono compensi alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato incorrono in grave sanzione disciplinare.

Le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte a controlli della Guardia di Finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento.

Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione del cambiamento delle condizioni di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 5 anni di reclusione e con la multa a 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.

Scarica qui a lato la lista dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato in materia penale.

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Scarica qui a lato il modulo patrocinio a spese dello Stato (penale).

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Domanda inserimento

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D.P.R. 30/05/2002 n.115

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Domanda circolare CDO 19/05/2005

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Legge 24/02/2005 n.25

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Linee guida nazionali interpretative per l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa di ufficio (modificate e approvate con delibera del 21.10.2016)

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