Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova Organismo di Mediazione Forense

Istituito ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e D.M. n. 180/2010 con delibera del COA del 7/03/2011. Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia in data 15 luglio 2011 al n. 425.

Informazioni generali

La sede e la segreteria dell’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Padova (P.IVA: 01292560289 – C.F. 80033540289) sono situate in Via Tommaseo, 55 c/o Palazzo di Giustizia, secondo piano, presso i locali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati – 35131 – Padova.

Avviso

È stato pubblicato in G.U. n. 255 del 31/10/2023 il decreto del Ministero della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150 riguardante i criteri e le modalità di iscrizione nel Registro degli Organismi di mediazione e nell’elenco degli Enti di formazione e le indennità spettanti agli Organismi (DM_150-2023_GU.pdf).

Ai sensi dell’art. 46 del D.M 150-2023, alle domande presentate dal 15.11.2023 si applicheranno le nuove tariffe, mentre per le domande antecedenti continuano ad applicarsi le tariffe previste dal D.M. n. 180/2010 già in uso dal nostro Organismo di mediazione.

Le principali novità sono le seguenti:

  • Per il primo incontro le parti sono tenute a versare le indennità, che comprendono le spese di avvio e le spese di mediazione;
  • Gli importi sono tutti al netto dell’IVA;
  • L’importo delle spese di avvio è così calcolato (art. 28 comma 4):
    • € 40,00 per le materie volontarie / € 32,00 per le materie obbligatorie (fino a € 1.000,00)
    • € 75,00 per le materie volontarie / € 60,00 per le materie obbligatorie (da € 1.001,00 a € 50.000,00)
    • € 110,00 per le materie volontarie / € 88,00 per le materie obbligatorie (da € 50.001,00 e indeterminabile)
  • L’importo delle spese di mediazione per il primo incontro sono così calcolate (art. 28 comma 5):
    • € 60,00 per le materie volontarie / € 48,00 per le materie obbligatorie (fino a € 1.000,00 e indeterminabile basso)
    • € 120,00 per le materie volontarie € 96,00 per le materie obbligatorie (da € 1.001,00 a € 50.000,00 e indeterminabile medio)
    • € 170,00 per le materie volontarie € 136,00 per le materie obbligatorie (da € 50.001,00 e indeterminabile alto)
  • Qualora il procedimento prosegua oltre il primo incontro, ai sensi dell’art. 30, comma 3 del D.M. 150-2023, le parti sono tenute a versare le indennità di mediazione secondo la tabella A, detratte le spese di mediazione già versate il primo incontro (art. 28, comma 5).

Con delibera del COAPD del 13 novembre 2023, è stato approvato il TARIFFARIO da applicare alle mediazioni di questo Organismo:

  • che, in caso di conciliazione al primo incontro, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, in conformità alla tabella di cui all’allegato A, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento;
  • che, in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento;
  • che, quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella di cui all’allegato A, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5.
  • Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, che le indennità di mediazione, sono ridotte di un quinto.

Si ricorda, infine, che dal 30 giugno scorso sono entrate in vigore le nuove norme sulla mediazione introdotte dal D.lgs. n. 149/2022 a modifica del D.Lgs. n. 28/2010, le cui novità sono:

  • ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 vengono previste ulteriori materie obbligatorie nelle quali il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura;
  • ai sensi dell’art. 8, comma 6 D.Lgs. n. 28/2010 il primo incontro di mediazione è già un incontro di merito (viene eliminato l’incontro programmatico);
  • ai sensi dell’art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010 le parti devono corrispondere all’Organismo, oltre alle spese documentate, anche un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro;
  • la durata complessiva del procedimento di mediazione non potrà essere superiore a 3 mesi dalla data di deposito dell’istanza, prorogabile per altri 3 mesi;
  • il primo incontro di mediazione dovrà tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda.

Le domande di mediazione e le adesioni al procedimento di mediazione dovranno essere inviate telematicamente secondo le modalità descritte nel tasto “Avvia una mediazione” (per maggiori informazioni entra in “Avvia una mediazione”).

Si comunica che dal 1° marzo 2023 le mediazioni in modalità telematica potranno essere attivate solo qualora tutte le parti siano munite di dispositivi di firma elettronica certificata. L’Organismo mette a disposizione la firma digitale usa e getta (OTP) per le parti che non fossero munite di firma elettronica certificata, purché le stesse siano in possesso di SPID o CIE. Il costo, pari a € 4,00 iva compresa per ciascuna firma, dovrà essere corrisposto contestualmente al versamento delle spese di avvio / adesione e delle eventuali spese postali.

Nella Modulistica è possibile scaricare la guida operativa.

Normativa

Registro dei mediatori

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