PRESTAZIONE CONTRIBUTIVA PER I PENSIONATI DI VECCHIAIA
Si porta all’attenzione dei Colleghi la PRESTAZIONE CONTRIBUTIVA PER I PENSIONATI DI VECCHIAIA prevista dall’art. 13 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali, si tratta di una speciale indennità volta a valorizzare la contribuzione versata dai pensionati fino al momento di cancellazione dall’albo.
la normativa prevede, in particolare, che al momento della cancellazione da tutti gli albi professionali e quindi -in automatico- da Cassa Forense, gli avvocati che godono di pensione di vecchiaia (tanto retributiva, quanto contributiva), hanno diritto a una speciale indennità, la c.d. ‘PRESTAZIONE CONTRIBUTIVA PER I PENSIONATI DI VECCHIAIA’.
Si tratta di una prestazione “una tantum”, calcolata con il metodo contributivo e corrisposta a domanda ai pensionati di vecchiaia che, a partire dal reddito professionale dichiarato per l’anno 2013, hanno versato la contribuzione soggettiva a titolo di solidarietà endocategoriale, calcolata sul reddito netto professionale dichiarato fino al tetto reddituale.
L’indennità sarà pari, per ogni anno, al 2% fino all’anno 2016, al 2,25% fino all’anno 2020 e al 2,5% dall’anno 2021.
Ai fini del calcolo di tale prestazione non sono utilizzabili i redditi dichiarati antecedentemente al 2013, anche se successivi alla maturazione del supplemento di pensione.
Il modulo per la domanda è reperibile al seguente indirizzo url:
http://www.cassaforense.it/media/5316/domanda-di-prest_contr_pensionati-vecch.pdf