Oggetto della mediazione

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche possono essere oggetto di mediazione tutte le controversie civili e commerciali che vertano su diritti disponibili. Sono oggetto di mediazione obbligatoria le controversie relative alle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento danni da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

 

Attivazione della procedura di mediazione

Il procedimento di mediazione si attiva secondo le modalità stabilite dall’art. 8 del Regolamento dell’Organismo di mediazione Forense qui di seguito riportato:

ARTICOLO 8 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO – LA DOMANDA

  1. Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito della domanda di mediazione redatta sul modulo disponibile e scaricabile dal sito www.ordineavvocatipadova.it, sezione Organismo di Mediazione Forense (pulsante Avvia una Mediazione).
  2. Il deposito avverrà in via telematica a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec “mediazione@ordineavvocatipadova.it”, provvedendo alla consegna degli originali cartacei al primo incontro di mediazione.
  3. Se redatta in carta libera, la domanda deve possibilmente contenere tutti gli elementi indicati nel predetto modulo: dati identificativi delle parti; sommaria descrizione dei fatti, delle questioni controverse e dell’oggetto della domanda; copia, laddove esistente, della clausola di mediazione; dati identificativi dei soggetti che parteciperanno al procedimento, con attestazione della relativa qualifica; dati identificativi del legale (o dei legali) che assisterà (assisteranno) la parte nel procedimento con allegazione della relativa procura contemplante lo specifico rifermento al procedimento di mediazione; indicazione del valore della controversia a norma del codice di procedura civile.
  4. Ai soli fini degli adempimenti della Segreteria dell’Organismo, la domanda di mediazione depositata telematicamente dopo le ore 12.00 sarà considerata depositata il giorno successivo, e quella depositata dopo le ore 12.00 del giorno prefestivo sarà considerata depositata il primo giorno lavorativo successivo (il sabato va considerato non lavorativo).
  5. Le parti possono depositare domande di mediazione congiuntamente qualora rappresentino un unico “centro di interessi” ai fini dell’oggetto della Mediazione. Simmetricamente, anche l’adesione potrà essere espressa congiuntamente da più soggetti invitati ed anche nei confronti di più soggetti.
  6. La qualificazione dell’oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.
  7. Al momento di presentazione della domanda la parte deve versare alla Segreteria le spese di mediazione (spese di avvio + spese di mediazione per il primo incontro).
    Qualora la notifica non possa essere effettuata a mezzo pec da parte dell’Organismo – e cioè nel caso in cui la parte chiamata non abbia l’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici registri – la parte istante dovrà altresì versare le spese di notifica, che saranno debitamente documentate.
    In caso di deposito di domanda di mediazione congiunta sarà dovuto un unico importo a titolo di spese di avvio.

Qualora la notifica non possa essere effettuata a mezzo pec da parte dell’Organismo – e cioè nel caso in cui la parte chiamata non abbia l’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici registri – la parte istante dovrà altresì versare il contributo forfettario per spese di notifica nella misura di euro 12,00 per ogni chiamato.

Tali versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente:
N°: 00000000003745
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
intestato a Ordine degli Avvocati di Padova
IBAN: IT 32E 0100512100000000003745
Causale: «Nome della parte/parti istante/i – Spese di avvio per il procedimento di mediazione».

 

Avvia la mediazione

Per la compilazione della domanda di avvio della mediazione, clicca qui.

 

Deleghe nella procedura di mediazione

Si chiede di prestare massima attenzione all’uso delle deleghe nella procedura di mediazione.

La rappresentanza sostanziale della parte durante gli incontri di mediazione e l’assistenza tecnica conferita all’avvocato, sono concetti giuridicamente indipendenti e distinti.

Quanto alla prima (rappresentanza sostanziale), la parte può incaricare una diversa persona (anche il suo stesso difensore) di rappresentarla sul piano sostanziale, conferendo ad essa i relativi poteri, mediante procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto; a tal fine potrà essere utilizzato il modulo “Nomina di procuratore speciale” disponibile nel sito nella modulistica dell’OMF.

Si rammenta che qualora la parte non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione, la relativa procura sostanziale con cui nomina il proprio rappresentante non potrà essere autenticata dall’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non rientra nei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore (non trattandosi, per l’appunto, di procura processuale alle liti).

Nel secondo caso (assistenza tecnica all’avvocato), invece, è necessario che all’avvocato difensore sia conferito apposito ed espresso mandato all’assistenza tecnica nella specifica procedura di mediazione, non potendosi ritenere sufficiente un generico mandato alle liti. Nel corpo della domanda e dell’adesione è rinvenibile il modello “Assistenza legale nella Mediazione”.

Per eventuali approfondimenti sulla partecipazione personale della parte in mediazione e la facoltà di nomina di un procuratore sostanziale, si rinvia al Regolamento dell’OMF. Per ulteriori chiarimenti, la Segreteria rimane a disposizione.

 

Adesione della parte chiamata

In caso di accettazione della domanda di Mediazione, la/e parte/i chiamata/e dovrà/dovranno compilare il modulo Adesione alla procedura di mediazione presente nella sezione Organismo di Mediazione/Modulistica.

Il modulo dovrà essere inviato all’indirizzo PEC mediazione@ordineavvocatipadova.it unitamente alla ricevuta del versamento o alla contabile del bonifico delle spese di mediazione (spese di avvio + spese di mediazione per il primo incontro) da effettuare sul conto corrente:

N°: 00000000003745
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
intestato a Ordine degli Avvocati di Padova
IBAN: IT 32E 0100512100000000003745
Causale: «Nome della parte/i chiamata/e nel procedimento di mediazione – Spese di avvio per l’adesione al procedimento di mediazione».

Al termine del procedimento le parti dovranno depositare la scheda di valutazione debitamente compilata. Il deposito della domanda di mediazione e l’adesione alla stessa devono essere accompagnate dall’espressa accettazione del regolamento e delle indennità.

 

Elenco dei mediatori

L’elenco dei Mediatori è scaricabile nell’apposita area “Registro mediatori”.

Per ogni altra informazione si rimanda al testo del vigente Regolamento dell’Organismo di Mediazione Forense di Padova, che dovrà essere espressamente accettato sia dalla parte/i istante/i sia dalla parte/parti chiamata/e in mediazione.

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Organismo di Mediazione Forense
Via Tommaseo, 55 c/o Palazzo di Giustizia
Secondo piano – 35131 – Padova
Tel.+39.049 8751373
PEC: mediazione@ordineavvocatipadova.it