Ufficio del Processo – 01/03/2022
Il Consiglio segnala che in data 1 marzo 2022 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche all’articolo 11 comma 2 della legge 6/8/2021 n. 113 e successive modificazioni aventi ad oggetto la posizione degli iscritti (avvocati e praticanti) rispetto all’assunzione delle funzioni all’interno dell’ufficio del processo.
Alla luce di quanto sopra è stata sancita l’incompatibilità con la professione forense e l’obbligo della sospensione dalla stessa in ipotesi di presa in possesso nell’ufficio del processo, previa comunicazione al Coa di iscrizione.
Invitiamo pertanto i Colleghi ed i praticanti che non lo avessero ancora fatto di provvedere alla comunicazione prevista ex lege per consentire al Consiglio di deliberare le sospensioni dei professionisti.